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Incentivi al rinnovo
del parco circolante e incentivi all'acquisto di
veicoli ecologici
Con
Decreto Legge del 10/02/2009 n. 5, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n. 34 del 11/02/2009, si
istituiscono i seguenti contributi:
1) € 1.500,00 per la
sostituzione di autovetture ed autoveicoli per il
trasporto promiscuo di categoria "euro 0", "euro 1"
o "euro 2", immatricolati fino al 31/12/1999, con
autovetture nuove di categoria "euro 4" o "euro 5"
che emettono non oltre 140 grammi di CO2
per chilometro oppure non oltre 130 grammi di CO2
per chilometro se alimentate a gasolio.
2) € 2.500,00 per la
sostituzione realizzata attraverso la demolizione di
veicoli di cui all'art. 54, co. 1, lett. c), d), f),
g), m) del D. Lgs. 285/1992; ossia autoveicoli per
il trasporto promiscuo, autocarri, trattori
stradali, autoveicoli per trasporti specifici,
autoveicoli per uso speciale ed autocaravan. I
veicoli in argomento devono avere massa fino a 3.500
kg, di categoria "euro 0", "euro 1" o "euro 2",
immatricolati fino al 31/12/1999 e devono essere
sostituiti con veicoli nuovi di una delle succitate
tipologie, di categoria "euro 4" o "euro 5".
3) € 1.500,00. Contributo
aggiuntivo per l'acquisto di autovetture nuove di
fabbrica ed omologate dal costruttore per la
circolazione mediante alimentazione esclusiva o
doppia, del motore con gas metano, nonché
alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno. Il
veicolo non dovrà emettere oltre 120 grammi di CO2
per chilometro. Questa agevolazione è
cumulabile, ove ne ricorrano le condizioni, con
quella del punto 1).
4) € 4.000,00. Contributo
aggiuntivo per l'acquisto di autocarri, di massa
massima sino a 3.500 kg, di categoria "euro 4" o
"euro 5", nuovi di fabbrica ed omologati dal
costruttore per la circolazione mediante
alimentazione esclusiva o doppia, del motore con gas
metano. La presente agevolazione è cumulabile, ove
ne ricorrano le condizioni, con quelle di cui al
punto 2).
5) € 500,00 per l'acquisto
di un motociclo fino a 400 cc di cilindrata nuovo di
categoria "euro3" con contestuale rottamazione di un
motociclo o di un ciclomotore di categoria "euro 0"
o "euro 1".
6) Le disposizioni di cui
ai punti precedenti, hanno validità per veicoli
nuovi acquistati anche in locazione finanziaria, con
contratto stipulato tra venditore ed acquirente a
decorrere dal 07/02/2009 e fino al 31/12/2009,
purché immatricolati non oltre il 31/03/2010.
7) € 500,00 per le
installazioni degli impianti a GPL
€
650,00 per le installazioni degli impianti a metano
Contributo concesso a
decorrere dal 7 febbraio 2009 nei limiti di
disponibilità previsti dall'art. 2, co. 59 D.L.
262/06 (nel 2009 euro 50.000,00).
8) I contributi di cui ai
punti da 1) a 5) sono fruibili nel rispetto della
regola degli aiuti "de minimis" (Regolamento CE n.
1998/2006).
Adelmo Gabrieli
Dottore Commercialista
Sostegno al
finanziamento per l'acquisto di autoveicoli,
motoveicoli e veicoli commerciali
L'articolo 6 del D.L.
10/02/2009 n. 5 stabilisce le modalità per favorire
l'intervento della SACE S.p.A. nella prestazione di
garanzie volte ad agevolare la concessione di
finanziamento per l'acquisto degli autoveicoli, dei
motoveicoli e dei veicoli commerciali di cui
all'articolo 1 del D.L. 5/2009.
Adelmo Gabrieli
Dottore Commercialista
Rideterminate le percentuali applicabili alla
rivalutazione sostitutiva degli immobili
L'art. 5
del Decreto Legge 5/2009 modifica l'art. 15, co. 20
del Decreto Legge 185/08 (c.d. decreto anti crisi,
convertito con modifica dalla Legge 2/2009)
prevedendo una minore percentuale da versare quale
imposta sostitutiva per la rivalutazione civilistica
degli immobili.
La percentuale del 7% per
gli immobili ammortizzabili passa al 3% mentre la
percentuale del 4% per gli immobili non
ammortizzabili passa all'1,5%.
Adelmo Gabrieli
Dottore Commercialista
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Detrazione per
l'acquisto di mobili ed elettrodomestici
L'art. 2 del D.L. 5/2009 introduce
interessanti sconti fiscali per l'acquisto di mobili
ed arredamenti.
Ai contribuenti che fruiscono della
detrazione di cui all'art. 1 della L. 449/97,
limitatamente agli interventi di recupero del
patrimonio edilizio effettuati su singole unità
immobiliari residenziali iniziati a partire dal
01/07/08, a fronte di spese sostenute dalla predetta
data, è riconosciuta una detrazione dall'imposta
lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella
misura del 20% delle ulteriori spese documentate,
effettuate con le stesse modalità, sostenute dal
07/02/2009 e fino al 31/12/2009, per l'acquisto di
mobili, elettrodomestici ad alta efficienza
energetica, esclusi quelli indicati al secondo
periodo, nonché apparecchi televisivi e computer,
finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di
ristrutturazione. La detrazione di cui al primo
periodo è cumulabile con la detrazione per la
sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro
combinazione prevista dal co. 353 dell'art. 1 della
L. 296/06, come prorogata dalla L. 244/07.
La detrazione, da ripartire tra gli
aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, è
calcolata su un importo massimo complessivo non
superiore a 10.000,00 euro.
Osservazioni:
Silvio Rozzonico e Giovanni Tucci,
sul Sole 24 Ore del 19/02/09, sottolineano che,
seppure lo sconto fiscale sugli oggetti di
arredamento è concesso a chi ha chiesto il bonus del
36% sulle ristrutturazioni, di fatto esistono
interventi di ristrutturazione concretizzabili in
piccole opere che, in vista dell'acquisto di
arredamento ed elettrodomestici, potrebbero di buon
grado essere intrapresi in vista della fruizione
della detrazione concessa dal governo.
Tra le opere di portata ridotta
agevolabili con il beneficio fiscale del 36% abbiamo
ad esempio le spese per misure antiladro (cassaforte
incassata a muro, allarme finestre esterne,
riparazione o installazione di grate alle finestre,
nuova porta blindata, piccola telecamera di
sorveglianza), messa a norma di impianti (opere di
messa a norma per adeguamento a leggi, installazione
e sostituzione di salvavita), risparmio energetico
(sostituzione della caldaia con una a risparmio
energetico, sostituzione scaldabagno elettrico con
uno a gas), opere per disabili (tapparelle
elettriche, sostituzione di gradino con scivolo),
lavori interni (allargamento porte interne con
demolizioni di modesta entità, nuova costruzione o
demolizione di muri interni non portanti), infissi
(sostituzione di finestre con altre di materiali e
colori diversi), lavori esterni (nuova installazione
di grondaie o sostituzione con modifiche della
situazione preesistente).
Adelmo Gabrieli
Dottore Commercialista
Aggregazione tra
imprese
L'art. 4 del D.L. 5/09 introduce le
seguenti disposizioni:
per i soggetti indicati all'art. 73,
co. 1, lett. a) del TUIR, di cui al decreto del
TUIR, di cui al D.P.R. 22/12/1986 n° 917, che
risultano da operazioni di aggregazione aziendale,
realizzate attraverso fusione o scissione effettuate
nell'anno 2009, si considera riconosciuto, ai fini
fiscali, il valore attribuito ai beni strumentali
materiali e immateriali, per effetto
dell'imputazione su tali poste di bilancio del
disavanzo da concambio, per un ammontare complessivo
non eccedente l'importo di 5 milioni di euro.
Nel caso di operazioni di
conferimento di azienda effettuate ai sensi
dell'art. 176 del TUIR, di cui al DPR 917/86,
nell'anno 2009, si considerano riconosciuti, ai fini
fiscali, i maggiori valori iscritti dal soggetto
conferitario di cui al co. 1 sui beni strumentali
materiali, e immateriali, per un ammontare
complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di
euro.
Le disposizioni dei commi 1 e 2 si
applicano qualora alle operazioni di aggregazione
aziendale partecipino esclusivamente imprese
operative da almeno 2 anni. Le medesime disposizioni
non si applicano qualora le imprese che partecipano
alle predette operazioni facciano parte dello stesso
gruppo societario. Sono in ogni caso esclusi i
soggetti legati tra loro da un rapporto di
partecipazione superiore al 20% ovvero controllati
anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi
dell'art. 2359, co. 1, n. 1 del c.c. Il maggior
valore attribuito ai beni ai sensi dei commi
precedenti è riconosciuto ai fini delle imposte sui
redditi e dell'IRAP a decorrere dall'esercizio
successivo a quello in cui ha avuto luogo
l'operazione di aggregazione aziendale.
Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si
applicano qualora le imprese interessate dalle
operazioni di aggregazione aziendale si trovino o si
siano trovate ininterrottamente, nei 2 anni
precedenti l'operazione, nelle condizioni che
consentono il riconoscimento fiscale di cui ai commi
1 e 2.
Per la liquidazione, l'accertamento,
la riscossione, i rimborsi, le sanzioni e il
contenzioso si applicano le disposizioni previste
per le imposte sui redditi.
La società risultante
dall'aggregazione, che nei primi 4 periodi d'imposta
dalla effettuazione dell'operazione pone in essere
ulteriori operazioni straordinarie , di cui al
titolo III, capi III e IV, del TUIR, di cui al DPR
917/86, ovvero cede i beni iscritti o rivalutati ai
sensi dei commi da 1 a 5, decade dall'agevolazione,
fatta salva l'attivazione della procedura di cui
all'art. 37-bis, co.8, del DPR 600/73.
Nella dichiarazione dei redditi del
periodo d'imposta in cui si verifica la decadenza
prevista al co. 6, la società è tenuta a liquidare e
versare l'IRES e l'IRAP dovute sul maggior reddito,
relativo anche ai periodi di imposta precedenti,
determinato senza tenere conto dei maggiori valori
riconosciuti fiscalmente ai sensi dei commi 1 e 2.
Sulle maggiori imposte liquidate non sono dovute
sanzioni e interessi.
Adelmo Gabrieli
Dottore Commercialista
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